| Diritto
di recesso art. 5 comma 1 e
2 D. lgs. 185/99
Art.
5 D. Lgs. 185/99
1.
Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque
contratto a distanza, senza alcuna penalità
e senza specificarne il motivo, entro il termine
di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento
da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti
gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno
in cui questi ultimi siano stati soddisfatti,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purchè non oltre il termine di
tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione
del contratto o dal giorno in cui siano stati
soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purchè non oltre il termine di
tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto
gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine
per l'esercizio del diritto di recesso è
di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento
da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione
del contratto.
3.
omissis
4.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio,
entro il termine previsto, di una comunicazione
scritta all'indirizzo geografico della sede del
fornitore mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che
sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore
è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione
del fornitore o della persona da questi designata,
secondo le modalità ed i tempi previsti dal
contratto. Il termine per la restituzione del
bene non può comunque essere inferiore a
dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data
del ricevimento del bene.
6.
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio
del diritto di recesso a norma del presente articolo
sono le spese dirette di restituzione del bene
al mittente, ove espressamente previsto dal contratto
a distanza.
7.
Se il diritto di recesso è esercitato dal
consumatore conformemente alle disposizioni del
presente articolo, il fornitore è tenuto
al rimborso delle somme versate dal consumatore.
Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor
tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni
dalla data in cui il fornitore è venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore.
8.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio,
oggetto di un contratto a distanza, sia interamente
o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi
in base ad un accordo tra questi e il fornitore,
il contratto di credito si intende risolto di
diritto, senza alcuna penalità, nel caso
in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti
commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare
al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo che ha
concesso il credito a pagamento del bene o del
servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore sono rimborsate al terzo
dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta
salva la corresponsione degli interessi legali
maturati.
Esclusioni dal diritto di recesso art. 5 comma
3 D. Lgs. 185/99
Art.
5 comma 3 D. Lgs. 185/99 .
Salvo
diverso accordo tra le parti, il consumatore non
può esercitare il diritto di recesso previsto
ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia
iniziata, con l'accordo del consumatore, prima
della scadenza del termine di dieci giorni previsto
dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo
è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato
finanziario che il fornitore non è in grado
di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura
o chiaramente personalizzati o che, per loro natura,
non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software
informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
Casi in cui è esclusa l'applicabilità
del D. lgs. 185/99
Servizi
finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a): servizi d'investimento; operazioni di assicurazione
e di riassicurazione; servizi bancari; operazioni
riguardanti fondi di pensione; servizi riguardanti
operazioni a termine o di opzione. Tali servizi
comprendono in particolare: i servizi di investimento
di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE,
i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che
beneficiano del riconoscimento reciproco di cui
si applica l'allegato della seconda direttiva
89/646/CEE; le operazioni che rientrano nelle
attività di assicurazione e riassicurazione
di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE; alla
direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE
e 92/96/CEE
Sanzioni a carico del Fornitore
in caso di inottemperanza alla disciplina del
D Lgs 185/99 art. 12
1.
Fatta salva l'applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, il fornitore
che contravviene alle norme di cui agli articoli
3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore secondo le modalità
di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore
le somme da questi eventualmente pagate, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva,
i limiti minimo e massimo della sanzione indicata
al comma 1 sono raddoppiati.
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre
1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
della provincia in cui vi è la residenza
o la sede legale dell'operatore commerciale.
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