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Diritto di recesso art.
5 comma 1 e 2 D. lgs. 185/99
Art.
5 D. Lgs. 185/99
1.
Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto
a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne
il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi
decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi
di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi
siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo
la conclusione del contratto purchè non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto
o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi
di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo
la conclusione del contratto purchè non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto
gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio
del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3.
omissis
4.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro
il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo
geografico della sede del fornitore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione
può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione
che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore
è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione
del fornitore o della persona da questi designata, secondo
le modalità ed i tempi previsti dal contratto.
Il termine per la restituzione del bene non può
comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi
decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6.
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio
del diritto di recesso a norma del presente articolo
sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente,
ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7.
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni del presente articolo,
il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate
dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente,
nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta
giorni dalla data in cui il fornitore è venuto
a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore.
8.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto
di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente
coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto
di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in
cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente
alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto
obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente
il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate
dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del
bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore,
senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati.
Esclusioni dal diritto di recesso art. 5 comma 3
D. Lgs. 185/99
Art.
5 comma 3 D. Lgs. 185/99 .
Salvo
diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1
e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata,
con l'accordo del consumatore, prima della scadenza
del termine di dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è
legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario
che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software
informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
Casi in cui è esclusa l'applicabilità del
D. lgs. 185/99
Servizi
finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento; operazioni di assicurazione
e di riassicurazione; servizi bancari; operazioni riguardanti
fondi di pensione; servizi riguardanti operazioni a
termine o di opzione. Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della
direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti
collettivi; i servizi che rientrano nelle attività
che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui
si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione
e riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva
73/239/CEE; all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE
e 92/96/CEE
Sanzioni a carico del Fornitore
in caso di inottemperanza alla disciplina del D Lgs
185/99 art. 12
1.
Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora
il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene
alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del
presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore secondo
le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa
al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva,
i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al
comma 1 sono raddoppiati.
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine
ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti
di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
è presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia in
cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
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